IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modificato e
aggiornato al testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - riordinamento della docenza universitaria, relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986,
n. 95, di approvazione della vigente tabella  XVIII  dell'ordinamento
didattico  universitario  relativa  al  corso di laurea in medicina e
chirurgia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  27  luglio  1987,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270 del 18 novembre 1987,
recante modificazioni allo statuto dell'Universita' di Cagliari;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  1989,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  246  del 20 ottobre 1989,
recante   modificazioni   all'ordinamento   didattico   universitario
relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 1561 del 18 marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio  1991,  contenente
modifiche  alla  tabella XVIII di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1989;
  Vista la delibera di facolta' di medicina e chirurgia,  seduta  del
15  febbraio  1991, con la quale sono state ribadite le richieste non
approvate dal Consiglio nazionale universitario nell'adunanza del  17
ottobre 1990;
  Considerata  la  necessita'  di procedere ad alcune modifiche dello
statuto dell'Universita' di Cagliari, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
  Vista la nota ministeriale n. 2646 del 6 luglio 1991;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  in  data  11
maggio 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Viene abolito il sesto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1989 relativo alla tabella XVIII (corso di
laurea in medicina e chirurgia) che recita:
  "Il  numero  delle  verifiche  di profitto e' fissato in dodici nel
primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per  un  totale
di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto
accorpando  per  una  verifica  di  profitto  contestuale  piu' corsi
integrati dello stesso semestre.
  I  consigli  di  corso  di laurea ed i consigli di facolta', per le
rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar
luogo ad esami  contestuali.  Tali  esami  contestuali  non  potranno
essere  relativi  a  corsi  integrati il cui svolgimento comporti nel
semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica".