IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modificato e aggiornato al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, di approvazione della vigente tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1987, recante modificazioni allo statuto dell'Universita' di Cagliari; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia; Visto il decreto rettorale n. 1561 del 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 1991, contenente modifiche alla tabella XVIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989; Vista la delibera di facolta' di medicina e chirurgia, seduta del 15 febbraio 1991, con la quale sono state ribadite le richieste non approvate dal Consiglio nazionale universitario nell'adunanza del 17 ottobre 1990; Considerata la necessita' di procedere ad alcune modifiche dello statuto dell'Universita' di Cagliari, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la nota ministeriale n. 2646 del 6 luglio 1991; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 11 maggio 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Viene abolito il sesto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 relativo alla tabella XVIII (corso di laurea in medicina e chirurgia) che recita: "Il numero delle verifiche di profitto e' fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale piu' corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facolta', per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica".